Nuova detrazione Iva e Iva Monofase ART.74, C. 1, lettera d) del D.P.R. n. 633/1972

01 Marzo 2018

 

1. NUOVA DETRAZIONE IVA

A seguito delle modifiche ai criteri di registrazione e detraibilità dell’I.V.A. sugli acquisti apportate dall’art. 2 del D.L. 50/2017, come illustrato e interpretato dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/2018, si evidenzia e puntualizza quanto segue:
Le fatture e i documenti relativi agli acquisti possono essere registrate solo ed esclusivamente se si è in possesso degli stessi e la registrazione deve essere effettuata a partire dalla data di ricezione.
La data di ricezione della fattura deve essere documentata o da mail, o da PEC, o da fax, o da timbro postale, o da altri sistemi idonei ad attestare la ricezione del documento. Nel caso di fatture messe a disposizione su portale web, la ricezione coincide con il momento in cui la fattura è messa a disposizione sul portale stesso, a prescindere dal momento in cui il cliente procede a scaricarla.
Nel caso di fatture cartacee inviate con posta ordinaria o consegna a mano, la dimostrazione della ricezione ante fine mese può essere fornita attraverso il protocollo I.V.A., soprattutto se l’ultima registrazione del mese è relativa a un documento ricevuto con mezzo tracciabile (mail, PEC, fax o timbro postale).
In sostanza non sarà più possibile registrare le fatture datate ultimo giorno del mese (es. 28/02) nel mese stesso (febbraio), ma dovranno essere registrate a partire dal mese successivo di ricezione (marzo) se non ricevute con mezzi tracciabili.
Per evitare contestazione da parte degli organi verificatori, si consiglia di rispettare le seguenti indicazioni (da chiedere conferma al proprio commercialista):

  1. registrare le fatture e i documenti in ordine di ricevimento (e non in base alla data fattura)
  2. registrare solo le fatture effettivamente ricevute nel mese/trimestre (attenzione alle fatture datate ultimi giorni del mese)

2. IVA – CORRETTA CONTABILIZZAZIONE ACQUISTI NEL REGIME MONOFASE

Le operazioni soggette al regime “monofase”, di cui all’art. 74 c.1 del DPR 633/72, sono caratterizzate da uno speciale regime in base al quale l’imposta non è applicata nei singoli passaggi commerciali con il meccanismo rivalsa-detrazione, ma è dovuta unicamente dal primo soggetto cedente (editore, distributore per i tabacchi, società telefonica o per i posti telefonici pubblici, etc.), i passaggi successivi, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 74, non sono considerate cessioni ai fini IVA. In particolare, il regime monofase e gli adempimenti ad esso connessi trova applicazione nelle SIM destinate al traffico telefonico in “abbonamento prepagato”; viceversa, le SIM destinate al traffico telefonico in “abbonamento al consumo” restano escluse dal regime monofase (e soggette al regime ordinario). Ne consegue che tale operazione in “abbonamento prepagato” per il cessionario risulta essere “non soggetta IVA FC74”.

Elenco operazioni nel regime “monofase”
SALI E TABACCHI: importati o fabbricati dall’amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall’amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
GIORNALI LIBRI RIVISTE: giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
TELEFONIA: per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, schede e ricariche telefoniche.
TRASPORTI PUBBLICI/PARCHEGGI/TICKET LINEE BLU (GRATTA E SOSTA): vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall’esercente l’attività di trasporto ovvero l’attività di gestione dell’autoparcheggio.
Registrazione IVA del documento di acquisto.

Occorre porre particolare attenzione in quanto abbiamo riscontrato alcuni casi in cui il fornitore (in particolare gli operatori telefonici), pur indicando in fattura l’assoggettamento al regime monofase ex art. 74 del DPR 633/72, espongono in fattura relativamente a tali operazioni sia l’imponibile che l’iva, indicando l’assoggettamento al particolare regime in una nota.

Procedura corretta
Il comportamento corretto consiste nell’annotare l’intera operazione (imponibile ed iva) soggetta al regime monofase come “fuori campo IVA” ai sensi dell’art. 74 c.1 DPR 633/1972.